Il Credito d’Imposta “Formazione 4.0” è un incentivo creato per permettere alle aziende di investire nella formazione del personale dipendente.
Il Credito d’ Imposta lo calcoliamo sulla base del costo orario dei dipendenti che hanno effettuato la formazione, pertanto non dipende dall’investimento tecnologico.
A chi spetta
Possono beneficiare del bonus Formazione 4.0 tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti e gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali, indipendentemente:
- dalla forma giuridica;
- dal settore economico di appartenenza (ammesse anche le imprese dei settori pesca, acquacoltura e produzione primaria di prodotti agricoli);
- dalla dimensione;
- dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.
Sono escluse:
- le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- le imprese destinatarie di sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, D. Lgs n. 231/2001.
La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Attività formative finanziate
La Formazione deve essere destinata al personale dipendente dell’impresa beneficiaria.
Per personale dipendente si intende il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato ed apprendisti.
Può essere organizzata direttamente dall’impresa o erogata da soggetti esterni all’impresa. In quest’ultimo caso, sono ammissibili solo le attività commissionate a soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa.
Le materie su cui si possono effettuare i corsi sono:
- big data e analisi dei dati;
- cloud e fog computing;
- cybersecurity;
- simulazione e sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (Rv) e realtà aumentata (Ra);
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo macchina;
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- Internet delle Cose e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali.
Il Credito d’Imposta non può essere fruito per la formazione già ordinariamente organizzata dall’impresa per adeguarsi a obblighi di legge (es. salute e sicurezza sul luogo di lavoro, protezione dell’ambiente).
L’attività formativa svolta deve riguardare uno o più dei seguenti ambiti aziendali:
- vendita e marketing;
- informatica e tecniche;
- tecnologie di produzione.
Come svolgere l’attività formativa
Le lezioni possono essere svolte in modalità e-learning, ovvero on line, a condizione che le imprese adottino strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l’effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attività formative (circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 3 dicembre 2018 n. 41208).
L’attività formativa può essere realizzata direttamente dall’impresa o commissionata a formatori esterni, quali:
- soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
- università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate;
- soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali;
- soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla disciplina europea;
- Istituti tecnici superiori (ITS).
Misura del Credito d’Imposta
Il Credito D’Imposta:
- è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 (circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 3 dicembre 2018 n. 41208);
- non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF e IRES;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione (codice tributo 6897), a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili e previo adempimento degli obblighi di certificazione. Non si applicano né il limite di cui all’art. 1, comma 53, della l. n. 244/2007, né il limite massimo di compensabilità di Crediti d’Imposta e contributi di cui all’art. 34 della l. n. 388/2000.